Art. 2.
(Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      « 3-bis) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al numero 1) del presente comma ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente per il tramite di accordi fiduciari, parenti, affini o altre persone che operino come prestanome, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi. Ove l'attività derivante da concessioni e da autorizzazioni dello Stato si estenda non all'intero territorio nazionale, ma su porzioni di esso, le cause di ineleggibilità sussistono per quelle porzioni di territorio, con riferimento alle circoscrizioni che vi insistono».